Quadro normativo
Il D.Lgs. 24/2023 trasforma la segnalazione in un obbligo regolamentare.
Per gli enti privati italiani, disporre di un dispositivo di raccolta e gestione delle segnalazioni non è più una semplice buona pratica: è un obbligo di legge.
Art. 331 e 361-362 c.p.Segnalazione all'autorità giudiziaria
Il responsabile di un istituto — pubblico o privato — deve informare senza ritardo l'autorità giudiziaria e i servizi sociali territoriali di fatti di violenza e di ogni fatto grave che metta in pericolo la sicurezza o l'integrità fisica o morale dei minori o del personale. Tale obbligo costituisce il fondamento del dovere di segnalazione a carico di chi opera a contatto con minori.
D.Lgs. 24/2023Dispositivo interno di segnalazione
Ogni ente deve dotarsi di un dispositivo interno di raccolta e gestione delle segnalazioni relative a violazioni dell'integrità fisica o morale dei minori: violenze, molestie, comportamenti discriminatori, minacce, intimidazioni e altri episodi che coinvolgono l'istituzione, nel rispetto della riservatezza e del divieto di ritorsioni previsti dalla normativa sul whistleblowing.
Una questione di compliance, non solo di organizzazione
L'esistenza o meno di un referente non è più l'elemento determinante. Ciò che conta ormai è la capacità dell'istituzione di dimostrare di disporre di un dispositivo concreto, documentato e operativo di raccolta e gestione delle segnalazioni. Il Canale di Segnalazione di IPAC può strutturare direttamente questa compliance, a condizione che la sua progettazione risponda ai requisiti previsti dalla normativa italiana.
E questo dispositivo non si limita alle scuole. Si adatta a tutte le istituzioni che accolgono minori o persone vulnerabili: associazioni sportive, centri estivi, oratori, associazioni, fondazioni, istituzioni religiose e strutture socio-sanitarie.